Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter, inquadrate con contratto di lavoro domestico.
Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.
Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.
Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate
Novità sui contributi lavoro domestico
La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.
Restano confermati:
- gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
- la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
- l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.
Incentivo per chi posticipa la pensione
La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando che, per i lavoratori domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la quota in busta paga.
L'istituto annuncia comunque una prossima circolare in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.
Istruzioni operative e e tabelle importi
Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale
| Retribuzione oraria effettiva | Retribuzione convenzionale | Contributo orario con CUAF | Contributo orario senza CUAF |
|---|---|---|---|
| Fino a € 9,61 | € 8,52 | € 1,70 (0,43) | € 1,71 (0,43) |
| Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 | € 9,61 | € 1,92 (0,48) | € 1,93 (0,48) |
| Oltre € 11,70 | € 11,70 | € 2,34 (0,59) | € 2,35 (0,59) |
| Orario superiore a 24 ore settimanali | € 6,20 | € 1,24 (0,31) | € 1,25 (0,31) |
Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore.
Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)
| Retribuzione oraria effettiva | Retribuzione convenzionale | Contributo orario con CUAF | Contributo orario senza CUAF |
|---|---|---|---|
| Fino a € 9,61 | € 8,52 | € 1,82 (0,43) | € 1,83 (0,43) |
| Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 | € 9,61 | € 2,05 (0,48) | € 2,06 (0,48) |
| Oltre € 11,70 | € 11,70 | € 2,50 (0,59) | € 2,51 (0,59) |
| Orario superiore a 24 ore settimanali | € 6,20 | € 1,32 (0,31) | € 1,33 (0,31) |
I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato).
È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.
Le scadenze per i versamenti. Come fare
Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente
ATTENZIONE : se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
| 1° trimestre (gen-mar) | entro 10 aprile 2026 |
| 2° trimestre (apr-giu) | entro 10 luglio 2026 |
| 3° trimestre (lug-set) | entro 10 ottobre 2026 |
| 4° trimestre (ott-dic) | entro 10 gennaio 2027 |
I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.
La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.
Nel caso di cessazione del rapporto
Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.