Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo prossimo.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
entro:
- il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non eser- citato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Attenzione al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Scarica qui il modello della certificazione unica 2026 con le relative istruzioni.
CU 2026: cosa contiene
La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;
j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova
certificazione.
In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
successivi.
Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:
- redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi
deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
CU 2026: le tipologie di invio
Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:
- ordinari,
- sostitutivi
- o di annullamento.
Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.
l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.