Fusione tra ETS e società semplice: le imposte da pagare

14 Settembre 2026 in Notizie Fiscali

Con la Risposta a interpello n 171/2026 le Entrate chiariscono l'applicazione delle imposte in una operazione straordinaria di fusione tra ETS e società semplice.

Una società tedesca donava ad una Fondazione la partecipazione di controllo in una società semplice.

Si trattava del controllo di una tenuta agricola della società che intendeva donare alla fondazione.

La società nel corso del tempo dava in affitto l'azienda agricola ad altra azienda agricola, poi cessando l'attività.

La Fondazione divenuta socio unico della società semplice perfezionava la fusione per incorporazione facendo confluire nell'ETS gli immobili della tenuta agricola e chiedeva alle Entrate il trattamento fiscale di questa operazione.

Fusione per incorporazione tra soc. semplice e ETS: le imposte sui redditi

L'Agenzia ha chiarito che per quanto riguarda le imposte sui redditi, in linea generale, l’articolo 172 del Tuir stabilisce il principio di neutralità fiscale delle fusioni tra società, prevedendo che tali operazioni non costituiscano realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

L’articolo 174 estende questo regime anche alle fusioni che coinvolgono enti diversi dalle società, nei limiti della loro compatibilità.

L'Agenzia ricorda però che la disciplina delle operazioni straordinarie è costruita principalmente per soggetti che producono reddito d’impresa. 

Per questo motivo, quando sono coinvolti enti non commerciali o società semplici, occorre verificare concretamente la destinazione dei beni trasferiti.

Se i beni provenienti dalla società semplice confluiscono nella sfera commerciale dell’ente incorporante, il trasferimento può assumere rilevanza fiscale, generando una plusvalenza tassabile (articoli 67 e 68 del Tuir). 

Nel caso di specie la Fondazione ha dichiarato  che tutti i beni acquisiti saranno destinati esclusivamente all’attività istituzionale non commerciale dell’Ets, inoltre, l’azienda agricola continuerà a essere utilizzata per l’esercizio dell’attività agricola tramite il contratto di affitto già in essere.

Pertanto le eventuali plusvalenze relative ai beni agricoli trasferiti non assumono rilevanza reddituale.

I beni mantengono quindi in capo alla Fondazione lo stesso valore fiscale già riconosciuto presso la società semplice, senza alcun effetto impositivo immediato.

Fusione per incorporazione tra soc. semplice e ETS: regole IVA

La normativa di riferimento stabilisce che le società semplici sono soggetti passivi Iva solo quando esercitano attività agricole. 

La società semplice del caso di specie aveva già concesso in affitto l’intera azienda e aveva cessato qualsiasi attività agricola diretta. 

La stessa società aveva inoltre escluso i canoni di locazione dall’ambito Iva e smesso di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti.

L'Agenzia ritiene che al momento della fusione in oggetto mancasse il requisito soggettivo necessario per l’applicazione dell’Iva e l’operazione risulta esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Per il terzo aspetto il chiarimento è molto significativo.

Poiché l’operazione non è soggetta a Iva, trova applicazione il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro previsto dall’articolo 40 del Tur.

L’Agenzia richiama l’articolo 82 del codice del Terzo settore, che prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie e alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione effettuate da enti del Terzo settore. 

Secondo l’Amministrazione, la norma ha l’obiettivo di garantire alle operazioni di riorganizzazione degli Ets una sostanziale neutralità fiscale, analogamente a quanto già avviene nel mondo societario.

Nel caso esaminato la fusione è comunque realizzata da una Fondazione iscritta al Runts che conserva tale qualifica anche dopo l’operazione e quindi l’Agenzia conferma che l’atto di fusione beneficia dell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale.

Se il patrimonio trasferito continua a essere utilizzato per finalità coerenti con la missione dell’Ets e non confluisce nell’attività commerciale dell’ente, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole.

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