Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

15 Maggio 2026 in Notizie Fiscali

Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:

  • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.

In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.

Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. 

A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi. 

Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.

Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373. 

Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. 

A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:

  • in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
  • in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

  • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
  • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

  • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  •  nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
    •  i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
    •  i canoni di noleggio;
    •  i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
    • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e  nel rigo RS381, vanno indicati i consumi. 

Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

  •  i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica;
  • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli