Nella Legge di Bilancio 2026 al Titolo VI, con le misure in materia di crescita e investimenti vi è anche una norma che riguarda l'iper ammortamento per i beni strumentali.
Il Ministro Giorgetti aveva annunciato di aver trovato le risorse per garantire alle imprese l’agevolazione fiscale fino alla consegna dei beni.
Come confermato dal Ministro lo sconto fiscale dell’iperammortamento sarà su base pluriennale.
La maxi deduzione fino al 280% del costo di acquisto di beni strumentali finalizzati al risparmio energetico sarà riconosciuta alle imprese fino al 30 settembre 2028, data entro la quale le aziende potranno fissare la consegna del bene, sempre che abbiano versato almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2027.
Si attende il testo in GU ma l'impianto complessivo dovrebbe essere quello riportato di seguito
Iper ammortamernto 2026: le novità approvate
Secondo le ultime novità emedative alla Legge di Bilancio 2026, l'iperammortamento sarà riconosciuto fino al 30 settembre 2028 e per tutti i beni, ossia senza più quindi la previsione di una maggiorazione in misura superiore in caso di investimenti “green” e condizionando la spettanza dell’agevolazione al fatto che gli investimenti abbiano ad oggetto beni “made in Eu”.
Resta ferma la previsione di un successivo decreto attuativo che ne definirà, tra l’altro, la procedura di accesso.
I nuovi iper-ammortamenti, inizialmente previsti per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, quindi il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale.
Si applicherà la misura “base” ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico.
Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Attenzione al fatto che, viene invece eliminata la maggiorazione superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica con riduzione dei consumi energetici, inizialmente fissata nella misura, rispettivamente, del 220%, 140% e 90%.
Però, vi sarà un vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Il testo della Commissione che ha emendato la previsione normativa iniziale introduce una novità di rilievo: gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali).
Si attende il testo della Legge in GU.