Con l’ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema della legittimità della riferibilità a una società di capitali delle movimentazioni bancarie personali del socio amministratore.
Il pronunciamento chiarisce in quali condizioni l’Agenzia delle entrate può imputare a una Srl somme transitate su conti correnti personali del socio unico.
La norma di riferimento è l’articolo 32 del DPR n. 600/1973 che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare dati bancari per fondare accertamenti presuntivi.
Somme transitate su c/c del socio: quando sono imputabili alla società
L’Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento ad una Srl e al socio amministratore unico, fondando l'accertamento su indagini finanziarie da cui emergevano movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti in contanti) su un conto personale estero intestato al socio.
L'agenzia sosteneva che le somme movimentate erano da imputare alla società, poiché:
- tra tutte le imprese riconducibili al socio, solo la Srl aveva un volume d'affari tale da giustificare quei flussi;
- vi era identità tra socio unico e amministratore unico, quindi controllo totale.
Il motivo dell'accertamento delle Entrate risiede nella presunzione legale (ex art. 32 DPR 600/1973) di ricavi non dichiarati a carico della società, anche se le operazioni erano sul conto personale del socio.
La Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la linea dell’Agenzia delle Entrate affermando il seguente principio: "La riferibilità alla società di somme transitate sul conto personale del socio è giustificata quando quest’ultimo cumula in sé le cariche di socio unico e amministratore unico, situazione che genera un controllo totale e incondizionato sulla società stessa."
In sintesi per la Cassazione
- non è sufficiente dire che il conto è “personale” se il soggetto ha un controllo pieno sulla società;
- in queste condizioni, non c’è reale separazione patrimoniale tra persona fisica e società;
- le movimentazioni si presumono riferibili alla società, salvo prova contraria dettagliata e documentata (che nel caso non è stata fornita).