Testo Unico IVA: approvato il testo definitivo

23 Dicembre 2025 in Notizie Fiscali

Il Governo nel Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ha approvato in via definitiva il Testo Unico sull'IVA.

Vediamo una tabella di riepilogo con le approvazioni avvenute fino ad ora.

TESTI UNICI approvati o in corso di approvazione

Testi Unici

Approvati in via preliminare o definitiva

Imposte sui redditi

da pprovare

IVA

definitivo

Imposta di registro e altri tributi indiretti

approvato

Tributi erariali minori

approvato

Adempimenti e accertamento

approvato

Sanzioni tributarie amministrative e penali

approvato

Giustizia tributaria

approvato

Versamenti e riscossione

approvato

 

Testo Unico IVA: i principi di riferimento per la nuova versione

Il Testo Unico sull’IVA è approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ma sarà in vigore dal 2027.

Il Testo composto di 171 articoli costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme che coinvolgono la specifica imposta. 

Ricordiamo che su questo importante testo, i Commercialisti sono intervenuti con un documento di studio dal titolo TESTO UNICO IVA: DECORRENZA ED EFFICACIA Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria pubblicato ai primi di novembre.

Come specificato nella premessa, con il documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo seguito ai precedenti documenti del 18 aprile 2024 e del 13 maggio 2024 con i quali erano state fornite alcune “Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del Testo Unico IVA”, rende un contributo in relazione alle criticità manifestate sulla approvazione definitiva e sui tempi di adozione del Testo Unico IVA.

Come evidenzia la relazione illustrativa al TU IVA approvato definitivamente, esso è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 
  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea,
  • apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 

In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. 

Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 

Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. 

In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Accertamento”) non hanno trovato collocazione nel presente testo unico. 

In ragione della natura unionale del tributo e delle peculiarità del meccanismo di funzionamento dell’IVA sono mantenute nel testo unico IVA le disposizioni in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazione del tributo e rimborso.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all’articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l’espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all’assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l’adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all’articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell’avviso del Consiglio di Stato.

D’altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (“…secondo la procedura di cui all’articolo 1”), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell’articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17-bis;

c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l’intera riforma fiscale. 

Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, “l’adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l’attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all’articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

Successivamente:

– l’articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici;

– l’articolo 1, comma 1, lett. e), della legge 8 agosto 2025, n. 120, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2026, del termine entro cui adottare i testi unici; da ultimo, è prorogata al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione dei testi unici in vigore, in ragione della stretta connessione delle disposizioni raccolte nei predetti testi unici con quelle che saranno raccolte nei testi unici ancora da approvare, ai fini della efficace sistematizzazione, per ambito, della legislazione tributaria, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023.

D’altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all’interno del nuovo ordinamento di settore. 

A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l’aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo semestrale relativo al 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del DPCM n. 169 del 2017.

Sullo schema di decreto legislativo, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 luglio 2025:

– la Conferenza unificata, in data 10 settembre 2025, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023;

– la 5^ Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha reso parere non ostativo;

– la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha reso parere favorevole;

– la 6^ Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica e la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati hanno reso parere favorevole, con osservazioni.

In accoglimento delle osservazioni dei pareri resi dalla 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica e dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati sono state apportate ulteriori correzioni e modifiche di coordinamento ed è stato aggiornato lo schema di decreto, mediante il recepimento delle innovazioni normative medio tempore introdotte nell’ordinamento.